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Conformità

Accessibilità dei servizi digitali comunali: cosa chiede la normativa

Legge Stanca, D.Lgs. 106/2018, WCAG 2.1 AA e dichiarazione di accessibilità: cosa devono garantire i Comuni sui propri servizi digitali, app comprese.

Quando un Comune adotta un nuovo servizio digitale — un sito, un portale, un’app per i cittadini — l’accessibilità non è un requisito facoltativo da valutare in seconda battuta. È un obbligo normativo che ricade sull’ente, anche quando il software è fornito da terzi.

Il quadro normativo in breve

Il riferimento storico in Italia è la Legge 4/2004, nota come «Legge Stanca», che disciplina l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici della pubblica amministrazione. Il quadro è stato successivamente allineato alla direttiva europea 2016/2102 sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, recepita in Italia con il D.Lgs. 106/2018.

Due conseguenze pratiche interessano direttamente i Comuni. La prima: le applicazioni mobili sono esplicitamente incluse, non solo i siti web. La seconda: l’obbligo riguarda anche i servizi realizzati o gestiti per conto dell’ente da fornitori esterni.

Lo standard tecnico di riferimento

Il livello richiesto fa riferimento allo standard europeo EN 301 549, che a sua volta recepisce le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) nel livello di conformità AA. In termini operativi significa rispettare requisiti verificabili, non impressioni soggettive di «chiarezza» dell’interfaccia.

  • Contrasto minimo del testo rispetto allo sfondo (4.5:1 per il testo normale, 3:1 per quello grande)
  • Ogni funzione utilizzabile da tastiera, con indicatore di focus sempre visibile
  • Alternative testuali per le immagini che veicolano informazione
  • Struttura semantica corretta: un solo H1, gerarchia dei titoli coerente, landmark di pagina
  • Etichette esplicite e messaggi di errore comprensibili nei moduli
  • Contenuti non dipendenti dal solo colore per essere compresi
  • Rispetto della preferenza di sistema per la riduzione delle animazioni

Gli adempimenti che restano in capo all’ente

Oltre alla conformità tecnica, la normativa prevede adempimenti formali periodici. I principali sono la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità per ciascun sito e ciascuna applicazione mobile, redatta tramite il form messo a disposizione da AgID, e la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità. Le scadenze sono fissate a livello nazionale e vanno verificate ogni anno sulle comunicazioni ufficiali.

È un punto spesso sottovalutato in fase di acquisto: la dichiarazione riguarda anche le applicazioni fornite da terzi, quindi è ragionevole che l’ente chieda al fornitore gli elementi tecnici necessari a compilarla.

Cosa chiedere a un fornitore, in concreto

In fase di qualifica di un fornitore, alcune domande valgono più di qualsiasi dichiarazione generica di «piena conformità».

  • Esiste un audit di accessibilità del prodotto e qual è la data dell’ultima verifica?
  • Quali criteri WCAG non sono attualmente soddisfatti e con quale piano di rientro?
  • Il fornitore mette a disposizione gli elementi tecnici per la dichiarazione di accessibilità?
  • L’accessibilità è verificata anche sull’app mobile o solo sull’interfaccia web?
  • Come vengono trattate le segnalazioni di problemi di accessibilità ricevute dagli utenti?

Perché conviene, al di là dell’obbligo

Un servizio di segnalazione accessibile non serve solo alle persone con disabilità permanenti. Serve a chi usa il telefono in strada con il sole diretto sullo schermo, a chi ha una mano occupata, a chi ha settant’anni e legge con difficoltà i grigi chiari alla moda. In un servizio pensato per raccogliere problemi dal territorio, ogni barriera all’ingresso è una segnalazione che l’ente non riceverà mai.

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